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Ordinanza — n. 37946/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37946/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFERI LEONARD nato il 19/05/1988 avverso l'ordinanza del 07/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato av74 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso è stato proposto nei confronti di ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di Leonard Seferi; ritenuto che trattasi di provvedimento non impugnabile; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in .3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37946/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in .3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza incompetenza territoriale domanda di continuazione dell'esecuzione esecuzione all'estero risoluzione del conflitto di competenza bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in .3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFERI LEONARD nato il 19/05/1988 avverso l'ordinanza del 07/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato av74 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso è stato proposto nei confronti di ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di Leonard Seferi; ritenuto che trattasi di provvedimento non impugnabile; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in .3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023