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Ordinanza — n. 37945/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37945/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA GESUALDO GIUSEPPE nato a SAN MICHELE DI GANZAR1A il 09/04/1961 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stato impugnato un decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto in punto di inserimento o meno di generi alimentari in un pacco; si tratta di un provvedimento non impugna bile ex art. 591 cod. proc. pen., perché si è chiesto al magistrato di sorveglianza l'esercizio di un potere non previsto dalla legge, in quanto questa Corte ha affermato che la regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, incide non sull'esistenza del diritto, ma soltanto sulle modalità del suo esercizio (Sez. 1, n. 34570 del 6/05/2022, Amato, n.m.), contro cui non è prevista tutela giurisdizionale, e che in ogni caso si tratta di ricorso presentato personalmente dall'interessato;

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37945/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stato impugnato un decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto in punto di inserimento o meno di generi alimentari in un pacco; si tratta di un provvedimento non impugna bile ex art. 591 cod. proc. pen., perché si è chiesto al magistrato di sorveglianza l'esercizio di un potere non previsto dalla legge, in quanto questa Corte ha affermato che la regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, incide non sull'esistenza del diritto, ma soltanto sulle modalità del suo esercizio (Sez. 1, n. 34570 del 6/05/2022, Amato, n.m.), contro cui non è prevista tutela giurisdizionale, e che in ogni caso si tratta di ricorso presentato personalmente dall'interessato;

Parole chiave

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legislazione alimentare procedura di rivendicazione nel pignoramento indicazioni nutrizionali alimenti e integratori alimentari impugnazione di decisioni amministrative sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA GESUALDO GIUSEPPE nato a SAN MICHELE DI GANZAR1A il 09/04/1961 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stato impugnato un decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto in punto di inserimento o meno di generi alimentari in un pacco; si tratta di un provvedimento non impugna bile ex art. 591 cod. proc. pen., perché si è chiesto al magistrato di sorveglianza l'esercizio di un potere non previsto dalla legge, in quanto questa Corte ha affermato che la regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, incide non sull'esistenza del diritto, ma soltanto sulle modalità del suo esercizio (Sez. 1, n. 34570 del 6/05/2022, Amato, n.m.), contro cui non è prevista tutela giurisdizionale, e che in ogni caso si tratta di ricorso presentato personalmente dall'interessato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D E POSITATA