Appeal dismissed for lack of motivation regarding suitability for probation service due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation for rejecting the probation service request, citing outdated information. The court rejected this, stating the appellant's arguments were generic and failed to address the specific reasons for the detention-at-home measure's suitability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the factual and legal bases upon which the lower court established the measure's suitability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIMI MASSIMILIANO nato a MILANO il 16/05/1976 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Massimiliano Caimi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della misura, fondato su una nota informativa non attuale e non sottoposta, quanto ai dati comunicati, a verifica; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronl:a con il dato posto dal Tribunale a fondamento del giudizio che ha ritenuto idonea la misura della detenzione domiciliare e non quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, e cioè la mancanza di una attività lavorativa lecita e di altra attività risocializzante, e per la assenza di una effettiva attività riparativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20