Ordinanza — n. 37940/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO CARMELO nato a CATANIA il 28/12/1962 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Carmelo Bonaccorso, di rideterminazione della pena inflitta con sentenza 8 giugno 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, siccome commisurata secondo parametro edittale non vigente all'epoca del fatto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, per omessa valutazione delle argomentazioni svolte con memoria, e violazione di legge, in quanto la pena relativa a reato commesso sino all'anno 2007 era stata commisurata in relazione al parametro edittale introdotto successivamente; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi, da esaminare congiuntamente, riguardano violazione di legge, asseritamente, c:ompiuta nel giudizio di cognizione, e non proponibile al giudice dell'esecuzione, il quale ha rilevato che era stata già esaminata nel giudizio di merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prcicessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37940/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO CARMELO nato a CATANIA il 28/12/1962 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Carmelo Bonaccorso, di rideterminazione della pena inflitta con sentenza 8 giugno 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, siccome commisurata secondo parametro edittale non vigente all'epoca del fatto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, per omessa valutazione delle argomentazioni svolte con memoria, e violazione di legge, in quanto la pena relativa a reato commesso sino all'anno 2007 era stata commisurata in relazione al parametro edittale introdotto successivamente; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi, da esaminare congiuntamente, riguardano violazione di legge, asseritamente, c:ompiuta nel giudizio di cognizione, e non proponibile al giudice dell'esecuzione, il quale ha rilevato che era stata già esaminata nel giudizio di merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prcicessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO CARMELO nato a CATANIA il 28/12/1962 avverso l'ordinanza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Carmelo Bonaccorso, di rideterminazione della pena inflitta con sentenza 8 giugno 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, siccome commisurata secondo parametro edittale non vigente all'epoca del fatto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, per omessa valutazione delle argomentazioni svolte con memoria, e violazione di legge, in quanto la pena relativa a reato commesso sino all'anno 2007 era stata commisurata in relazione al parametro edittale introdotto successivamente; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi, da esaminare congiuntamente, riguardano violazione di legge, asseritamente, c:ompiuta nel giudizio di cognizione, e non proponibile al giudice dell'esecuzione, il quale ha rilevato che era stata già esaminata nel giudizio di merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese prcicessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio