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Ordinanza — n. 37937/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNESI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/02/1969 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 3 novembre 2015, con cui il Tribunale di Catania aveva dichiarato Giuseppe Rannesi colpevole del reato di detenzione illegale di esplosivi, commesso il 3 dicembre 2012, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 6.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alle caratteristiche del materiale detenuto; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'accertamento è stato fondato su i rilievi di un artificiere che ha potuto esaminare direttamente il materiale riscontrando la presenza di kg. 68 di polvere nera, altamente infiammabile, in non corrette condizioni di custodia; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 68 di polvere nera, altamente infiammabile, in non corrette condizioni di custodia; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici sostanza pericolosa porto abusivo di armi reati qualificati contro gli stupefacenti rischio industriale pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANNESI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/02/1969 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 3 novembre 2015, con cui il Tribunale di Catania aveva dichiarato Giuseppe Rannesi colpevole del reato di detenzione illegale di esplosivi, commesso il 3 dicembre 2012, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 6.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alle caratteristiche del materiale detenuto; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'accertamento è stato fondato su i rilievi di un artificiere che ha potuto esaminare direttamente il materiale riscontrando la presenza di kg. 68 di polvere nera, altamente infiammabile, in non corrette condizioni di custodia; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20