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Ordinanza — n. 37936/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request regarding mandatory detention at home measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal of probationary placement, arguing the court failed to apply the mandatory measure of home detention on its own initiative. The court ruled that no obligation exists to address issues not specifically raised by the parties, rendering the appeal's ground manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: An appeal based on the failure to apply a measure of home detention on its own initiative is inadmissible if the party did not specifically request such a measure in the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal home detention measure mandatory application office specific request requirement probationary placement service aiuto a domicilio diritto all'assistenza sociale alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 168 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO FRANCO GIACOMO nato a SAN MAURO FORTE il 03/06/1966 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giacomo Lolfranco, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione di ufficio della misura della detenzione domiciliare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, non essendo configurabile un obbligo di motivazione in relazione a punti della decisione che non siano oggetto di richiesta delle parti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023