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Ordinanza — n. 37935/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37935/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTOLINI ARCANGELO RENATO nato il 30/09/1986 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 gennaio 2022, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato Arcangelo Renato Infantolini colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 23 novembre 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione che ha rilevato la pericolosità della traversa in legno con chiodi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 37935/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso il 23 novembre 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione che ha rilevato la pericolosità della traversa in legno con chiodi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati reato di poca entità sanzione penale infrazione privilegiata reati penali gravi pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 4 legge n. 110/1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTOLINI ARCANGELO RENATO nato il 30/09/1986 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 gennaio 2022, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato Arcangelo Renato Infantolini colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 23 novembre 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione che ha rilevato la pericolosità della traversa in legno con chiodi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202