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Ordinanza — n. 37934/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37934/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFIK CHERKAOUI nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il contenuto del ricorso (che si lamenta della insufficienza della valutazione sull'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto inconferente con la motivazione della sentenza impugnata (cui era stato devoluto soltanto l'esame di un motivo di appello sulla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.) è del tutto inconferente con la motivazione della sentenza impugnata (cui era stato devoluto soltanto l'esame di un motivo di appello sulla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFIK CHERKAOUI nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il contenuto del ricorso (che si lamenta della insufficienza della valutazione sull'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto inconferente con la motivazione della sentenza impugnata (cui era stato devoluto soltanto l'esame di un motivo di appello sulla recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. DEPOSITAI:\