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Ordinanza — n. 37932/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37932/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLE DAVIDE nato a GIAVENO il 12/03/1979 avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di Davide Rolle; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla pena accessoria e alla commisurazione della pena; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., da dichiarare de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500, 00.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. nei confronti di Davide Rolle; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla pena accessoria e alla commisurazione della pena; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., da dichiarare de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500, 00.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLE DAVIDE nato a GIAVENO il 12/03/1979 avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di Davide Rolle; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla pena accessoria e alla commisurazione della pena; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., da dichiarare de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio