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Ordinanza — n. 37931/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it challenges merits not structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to globally evaluate facts and negatively weighed a short time gap between crimes. The court determined this argument merely disagreed with the decision's outcome rather than critiquing the reasoning structure, which falls outside the scope of a motivation review in a jurisdictional appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based solely on the alleged lack of motivation is inadmissible if it does not demonstrate a defect in the reasoning structure but rather expresses dissent regarding the substantive decision.

Parole chiave

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lack of motivation jurisdictional appeal substantive review inadmissible appeal court costs criminal continuity procedural limits permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO SEBASTIANO nato a BARI il 12/10/1975 avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Sebastiano Dammacco, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha compiuto una valutazione globale dei fatti ed ha valorizzato come indicatore negativo una distanza cronologica tra i reati assai limitata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023