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Ordinanza — n. 37926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA SONNY nato a ASTI il 06/03/1997 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 settembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti aveva dichiarato Sonny Gjoka colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 13 agosto 2018, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'individuazione dell'imputato come autore del fatto, siccome fondata sulle conversazioni, oggetto di captazione, della persona offesa, soggetto ritenuto non attendibile; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che il giudizio di non attendibilità riguarda le dichiarazioni rese agli inquirenti, ispirate da atteggiamento omertoso, e non quelle compiute nelle conversazioni private; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA SONNY nato a ASTI il 06/03/1997 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 settembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti aveva dichiarato Sonny Gjoka colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 13 agosto 2018, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'individuazione dell'imputato come autore del fatto, siccome fondata sulle conversazioni, oggetto di captazione, della persona offesa, soggetto ritenuto non attendibile; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che il giudizio di non attendibilità riguarda le dichiarazioni rese agli inquirenti, ispirate da atteggiamento omertoso, e non quelle compiute nelle conversazioni private; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato identificazione credibile reato flagrante vittima accusa penale elemento soggettivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA SONNY nato a ASTI il 06/03/1997 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 30 settembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti aveva dichiarato Sonny Gjoka colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 13 agosto 2018, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'individuazione dell'imputato come autore del fatto, siccome fondata sulle conversazioni, oggetto di captazione, della persona offesa, soggetto ritenuto non attendibile; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, dato che il giudizio di non attendibilità riguarda le dichiarazioni rese agli inquirenti, ispirate da atteggiamento omertoso, e non quelle compiute nelle conversazioni private; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20