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Ordinanza — n. 37925/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37925/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIBAT AYOUB nato il 16/01/2000 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla volontarietà dell'allontanamento, sull'aver sentito che la madre lo stava chiamando a gran voce), in cui si chiede una rivalutazione delle evidenze probatorie che hanno portato alla condanna del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37925/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIBAT AYOUB nato il 16/01/2000 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla volontarietà dell'allontanamento, sull'aver sentito che la madre lo stava chiamando a gran voce), in cui si chiede una rivalutazione delle evidenze probatorie che hanno portato alla condanna del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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ritorno del minore bambino abbandonato privazione della custodia parentale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento autorità parentale sottrazione di minorenne
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIBAT AYOUB nato il 16/01/2000 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla volontarietà dell'allontanamento, sull'aver sentito che la madre lo stava chiamando a gran voce), in cui si chiede una rivalutazione delle evidenze probatorie che hanno portato alla condanna del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. DE POSI -