Italian court dismisses appeal for lack of motivation and unconstitutional challenge regarding video visit rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of a request for a glass-free video visit during his daughter's wedding, citing a lack of reasoning and a constitutional issue. The court rejected both arguments, noting the lower court provided sufficient justification and that the constitutional question was already settled by a recent Supreme Court ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 111 Cost.: An appeal based on a lack of motivation for a decision of law or a constitutional challenge is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and the constitutional issue has been definitively resolved by recent precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CESARE nato a NAPOLI il 22/10/1969 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Cesare Pagano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 ottobre 2022, del magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva respinto la richiesta di colloquio visivo senza vetro divisorio in occasione delle nozze della figlia; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della declaratoria di manifesta infondatezza della sollecitata questione di costituzionalità della disciplina del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato sia con riguardo alla denuncia di difetto di motivazione in relazione a questione di diritto, sia in relazione alla stessa questione di costituzionalità, manifestamente infondata anche in ragione di recente sentenza della Corte costituzionale (n.105/2023); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2