Italian court dismisses appeal on unitary intent, ruling seven-year gap invalidates premeditation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a seven-year gap between two crimes disproved a single criminal intent, but the court rejected this based on established precedent. The decision held that the temporal distance alone does not negate premeditation, especially when the second crime was pre-ordered at the time of the first, regardless of the first crime's lasting effects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: A temporal gap between crimes does not preclude a finding of unitary criminal intent if the second offense was pre-ordered at the time of the first, irrespective of the duration of the first offense's effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILO BRUNO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/04/1966 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di sette anni tra il primo ed il secondo reato, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali", non rilevando la circostanza che si tratti eventualmente di reati con effetti permanenti, atteso che ciò che rileva ai fini della unicità del disegno criminoso è la preordinazione del secondo reato nel momento di commissione del primo, non nel momento in cui perduravano gli effetti del primo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a «F) Così deciso il 13 lugli