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Ordinanza — n. 37919/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37919/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37919/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMURI ANTONIO nato a MESAGNE il 17/04/1996 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t,M Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato Antonio D'Amuri colpevole . del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 20 marzo 2018, condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato "erronea valutazione della prova" quanto alle caratteristiche del coltello, privo di punta e con lama di lunghezza non accertata; quanto alla detenzione da parte dell'imputato, le cui dichiarazioni, rese senza l'assistenza del difensore, non sono utilizzabili; quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37919/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 20 marzo 2018, condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato "erronea valutazione della prova" quanto alle caratteristiche del coltello, privo di punta e con lama di lunghezza non accertata; quanto alla detenzione da parte dell'imputato, le cui dichiarazioni, rese senza l'assistenza del difensore, non sono utilizzabili; quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale diritto di non autoincriminarsi pena accessoria parità delle armi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMURI ANTONIO nato a MESAGNE il 17/04/1996 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t,M Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato Antonio D'Amuri colpevole . del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 20 marzo 2018, condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato "erronea valutazione della prova" quanto alle caratteristiche del coltello, privo di punta e con lama di lunghezza non accertata; quanto alla detenzione da parte dell'imputato, le cui dichiarazioni, rese senza l'assistenza del difensore, non sono utilizzabili; quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugli