Ordinanza — n. 37918/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANGELO nato a GROTTAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva dichiarato Angelo Solito colpevole del reato di detenzione illegale di pistole e munizioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco, fatti commessi fino al dicembre 2017, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37918/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANGELO nato a GROTTAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva dichiarato Angelo Solito colpevole del reato di detenzione illegale di pistole e munizioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco, fatti commessi fino al dicembre 2017, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANGELO nato a GROTTAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva dichiarato Angelo Solito colpevole del reato di detenzione illegale di pistole e munizioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco, fatti commessi fino al dicembre 2017, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20