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Ordinanza — n. 37917/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for recidivism, finding no lack of reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Giuseppe Moccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moccia challenged the appellate court's confirmation of his conviction for recidivism, arguing the lower court failed to properly address the grounds for non-punishment, sentencing, and recidivism application. The court rejected these claims, noting that the second instance judge correctly addressed all points raised in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment under review is not manifestly unfounded, as the second judge has correctly addressed the arguments regarding non-punishment, sentencing, and recidivism.

Parole chiave

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recidivism conviction lack of reasoning inadmissible appeal sentencing discretion court costs award sanzioni penali sospensione di pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
159/11, commesso il 26 marzo 2022, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA GIUSEPPE nato a ROMA il 17/11/1983 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 26 marzo 2022, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato Giuseppe Moccia colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 26 marzo 2022, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della commisurazione della pena e dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice dato ragione delle scelte compiute in relazione ai punti dedotti con l'atto di impugnazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 202