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Ordinanza — n. 37916/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTELISANO GIUSEPPE nato a CALATABIANO il 28/12/1957 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con richiesta depositata in data 2 febbraio 2023 Giuseppe Intelisano, a mezzo del difensore, premesso: - di essere stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno con sentenza in data11 novembre 2005 della Corte di assise di appello di Catania; - di aver, in quel giudizio, chiesto all'udienza in data 14 giugno 2000 di essere ammesso al rito abbreviato, richiesta che revocava a seguito della novella normativa di cui al decreto legge n. 341/2000; osservava che la revoca della richiesta di rito abbreviato era stata determinata unicamente dalla modifica normativa, in pejus, introdotta dal decreto legge n. 341/2000, successivamente dichiarato incostituzionale in parte qua, con sentenza n. 210 del 2013, e quindi chiedeva che la pena inflitta fosse rideterminata in anni trenta di reclusione, a norma della più favorevole normativa antecedente l'intervento normativo dell'anno 2000; l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che la parte aveva revocato la richiesta di rito abbreviato; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge, dovendo il giudicato essere travolto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.l. n. 341/2000, che costituiva il presupposto della revoca della richiesta di rito abbreviato formulata ai sensi dell'art. 8 stesso decreto legge, rispetto al quale veniva sollecitata, in subordine, la questione di legittimità costituzionale; ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, essendo l'originaria istanza reiterativa di altra, avente il medesimo contenuto, che era stata respinta, come risulta dalla pronuncia che ha esaminato il ricorso avverso quella decisione (Sez.7, n. 28838/2016 del 3.12.2015), pronuncia che si condivide; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341/2000; osservava che la revoca della richiesta di rito abbreviato era stata determinata unicamente dalla modifica normativa, in pejus, introdotta dal decreto legge n. 341/2000, successivamente dichiarato incostituzionale in parte qua, con sentenza n. 210 del 2013, e quindi chiedeva che la pena inflitta fosse rideterminata in anni trenta di reclusione, a norma della più favorevole normativa antecedente l'intervento normativo dell'anno 2000; l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che la parte aveva revocato la richiesta di rito abbreviato; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge, dovendo il giudicato essere travolto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.l. n. 341/2000, che costituiva il presupposto della revoca della richiesta di rito abbreviato formulata ai sensi dell'art. 8 stesso decreto legge, rispetto al quale veniva sollecitata, in subordine, la questione di legittimità costituzionale; ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, essendo l'originaria istanza reiterativa di altra, avente il medesimo contenuto, che era stata respinta, come risulta dalla pronuncia che ha esaminato il ricorso avverso quella decisione (Sez.7, n. 28838/2016 del 3.12.2015), pronuncia che si condivide; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione revoca della decisione amministrativa eccezione di incostituzionalità procedura di annullamento abbandono del procedimento

Giurisprudenza citata

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Sez.7, n. 28838/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTELISANO GIUSEPPE nato a CALATABIANO il 28/12/1957 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con richiesta depositata in data 2 febbraio 2023 Giuseppe Intelisano, a mezzo del difensore, premesso: - di essere stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno con sentenza in data11 novembre 2005 della Corte di assise di appello di Catania; - di aver, in quel giudizio, chiesto all'udienza in data 14 giugno 2000 di essere ammesso al rito abbreviato, richiesta che revocava a seguito della novella normativa di cui al decreto legge n. 341/2000; osservava che la revoca della richiesta di rito abbreviato era stata determinata unicamente dalla modifica normativa, in pejus, introdotta dal decreto legge n. 341/2000, successivamente dichiarato incostituzionale in parte qua, con sentenza n. 210 del 2013, e quindi chiedeva che la pena inflitta fosse rideterminata in anni trenta di reclusione, a norma della più favorevole normativa antecedente l'intervento normativo dell'anno 2000; l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che la parte aveva revocato la richiesta di rito abbreviato; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge, dovendo il giudicato essere travolto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7 d.l. n. 341/2000, che costituiva il presupposto della revoca della richiesta di rito abbreviato formulata ai sensi dell'art. 8 stesso decreto legge, rispetto al quale veniva sollecitata, in subordine, la questione di legittimità costituzionale; ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, essendo l'originaria istanza reiterativa di altra, avente il medesimo contenuto, che era stata respinta, come risulta dalla pronuncia che ha esaminato il ricorso avverso quella decisione (Sez.7, n. 28838/2016 del 3.12.2015), pronuncia che si condivide; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il