Ordinanza — n. 37914/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a CATANIA il 22/07/1975 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione dell'aumento per continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione non è "del tutto privo di motivazione", perché nel quantificare l'aumento di pena l'ordinanza specifica espressamente che "l'entità dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art 416 bis commesso dall'agosto 2015 all'aprile 2016 nel procedimento c.d.« Kronos di cui alla sentenza sub 2) si giustifica per il ruolo primario assunto da Pinto nel gruppo associativo di riferimento nel secondo processo che lo vede come portavoce del capo Santapaola Francesco e fornitore di svariate armi alla frangia calatina e palagoniese del gruppo, armi nuove e con laser di ultima generazione, frangia che parla dell'imputato Pinto pure quale persona che avrebbe potuto procurare un kalashnikov";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a CATANIA il 22/07/1975 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione dell'aumento per continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione non è "del tutto privo di motivazione", perché nel quantificare l'aumento di pena l'ordinanza specifica espressamente che "l'entità dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art 416 bis commesso dall'agosto 2015 all'aprile 2016 nel procedimento c.d.« Kronos di cui alla sentenza sub 2) si giustifica per il ruolo primario assunto da Pinto nel gruppo associativo di riferimento nel secondo processo che lo vede come portavoce del capo Santapaola Francesco e fornitore di svariate armi alla frangia calatina e palagoniese del gruppo, armi nuove e con laser di ultima generazione, frangia che parla dell'imputato Pinto pure quale persona che avrebbe potuto procurare un kalashnikov";
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a CATANIA il 22/07/1975 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la motivazione dell'aumento per continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione non è "del tutto privo di motivazione", perché nel quantificare l'aumento di pena l'ordinanza specifica espressamente che "l'entità dell'aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all'art 416 bis commesso dall'agosto 2015 all'aprile 2016 nel procedimento c.d.« Kronos di cui alla sentenza sub 2) si giustifica per il ruolo primario assunto da Pinto nel gruppo associativo di riferimento nel secondo processo che lo vede come portavoce del capo Santapaola Francesco e fornitore di svariate armi alla frangia calatina e palagoniese del gruppo, armi nuove e con laser di ultima generazione, frangia che parla dell'imputato Pinto pure quale persona che avrebbe potuto procurare un kalashnikov";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ndiì. E P( ! A IN CAN( ; n i Così deciso il 13 lugli