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Ordinanza — n. 37913/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37913/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37913/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DANIELE nato a NAPOLI il 31/07/1983 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.

Parole chiave

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tentato omicidio partecipazione al reato istigazione e aiuto al suicidio assassinio qualificato reato mancato omicidio su richiesta della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DANIELE nato a NAPOLI il 31/07/1983 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che l'estemporaneità della partecipazione del ricorrente ai tentativi di omicidio, sostenuta nell'ordinanza impugnata, esclude sul piano logico la esistenza di una volizione unitaria a sostegno della quale il ricorso deduce la diversa valutazione di circostanze di fatto di tali episodi criminosi che, però, è preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 20