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Ordinanza — n. 37912/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPPIC OMAR nato a PIOVE DI SACCO il 26/12/1988 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in fatto sulla valutazione delle evidenze probatorie che hanno permesso la ricostruzione del fatto storico in cui è stato coinvolto il ricorrente (ed, in particolare, sulla circostanza che egli abbia abusato o meno di sostanze alcooliche) che hanno portato il Tribunale di sorveglianza a concludere per la inidoneità della misura alternativa richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.

Parole chiave

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abuso di alcol procedura di ricusazione sostanze soggette a restrizione censure procedurali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPPIC OMAR nato a PIOVE DI SACCO il 26/12/1988 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in fatto sulla valutazione delle evidenze probatorie che hanno permesso la ricostruzione del fatto storico in cui è stato coinvolto il ricorrente (ed, in particolare, sulla circostanza che egli abbia abusato o meno di sostanze alcooliche) che hanno portato il Tribunale di sorveglianza a concludere per la inidoneità della misura alternativa richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.