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Ordinanza — n. 37911/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37911/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZONA VINCENZO nato a NAPOLI il 13/03/2004 avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta, peraltro senza alcun riferimento concreto al caso di specie, la mancata valutazione delle condizioni che avrebbero potuto determinare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37911/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta, peraltro senza alcun riferimento concreto al caso di specie, la mancata valutazione delle condizioni che avrebbero potuto determinare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali soppressione di prestazioni d'invalidità motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZONA VINCENZO nato a NAPOLI il 13/03/2004 avverso la sentenza del 03/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta, peraltro senza alcun riferimento concreto al caso di specie, la mancata valutazione delle condizioni che avrebbero potuto determinare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. ---- •