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Ordinanza — n. 37910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIO nato a CINQUEFRONDI il 14/03/1990 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la amplissima distanza temporale di dodici anni tra il primo reato e quello di estorsione escluso dalla continuazione rende non illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto anche tale dato temporale preclusivo al riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la amplissima distanza temporale di dodici anni tra il primo reato e quello di estorsione escluso dalla continuazione rende non illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto anche tale dato temporale preclusivo al riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena tentata estorsione reiterazione di reati penali termine calcolato a ore criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIO nato a CINQUEFRONDI il 14/03/1990 avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la amplissima distanza temporale di dodici anni tra il primo reato e quello di estorsione escluso dalla continuazione rende non illogica la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto anche tale dato temporale preclusivo al riconoscimento della esistenza di una volizione unitaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata, in via equitativa, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023