Ordinanza — n. 37909/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 19/07/2001 avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Vincenzo Gabriele colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'11 gennaio 2021, condannandolo alla pena di C 1.000,00 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo, di cui aveva dato contezza la proprietaria dell'auto, madre dell'imputato; al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; e al giudizio di colpevolezza; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità e quindi l'omessa motivazione non riguarda punto devoluto alla cognizione; ritenuto che il terzo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso 1'11 gennaio 2021, condannandolo alla pena di C 1.000,00 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo, di cui aveva dato contezza la proprietaria dell'auto, madre dell'imputato; al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; e al giudizio di colpevolezza; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità e quindi l'omessa motivazione non riguarda punto devoluto alla cognizione; ritenuto che il terzo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 19/07/2001 avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Vincenzo Gabriele colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'11 gennaio 2021, condannandolo alla pena di C 1.000,00 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo, di cui aveva dato contezza la proprietaria dell'auto, madre dell'imputato; al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; e al giudizio di colpevolezza; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità e quindi l'omessa motivazione non riguarda punto devoluto alla cognizione; ritenuto che il terzo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugl