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Ordinanza — n. 37908/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLOMEI GIANNI nato a CHIOGGIA il 01/05/1967 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173), essendo una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità, che i comportamenti recenti del condannato possano essere considerati un inizio embrionale di revisione critica idonei a ridondare in senso positivo sul giudizio di pericolosità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173), essendo una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità, che i comportamenti recenti del condannato possano essere considerati un inizio embrionale di revisione critica idonei a ridondare in senso positivo sul giudizio di pericolosità;

Parole chiave

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assistenza riabilitativa successo d'integrazione riabilitazione assistenza ulteriore trattamento residenziale delle dipendenze criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLOMEI GIANNI nato a CHIOGGIA il 01/05/1967 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173), essendo una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità, che i comportamenti recenti del condannato possano essere considerati un inizio embrionale di revisione critica idonei a ridondare in senso positivo sul giudizio di pericolosità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mffirdr:7: ‘ Così deciso il 13 luglio 2023. t