Ordinanza — n. 37906/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALESE GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici (il primo motivo sulla mancata valutazione del percorso socio-riabilitativo dell'istante, che si sarebbe risolto nell'aver svolto per un periodo attività di volontariato, elementi che legittimamente è stato ritenuto subvalente nella decisione sulla concessione del beneficio) o perché rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato (il secondo motivo; cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici (il primo motivo sulla mancata valutazione del percorso socio-riabilitativo dell'istante, che si sarebbe risolto nell'aver svolto per un periodo attività di volontariato, elementi che legittimamente è stato ritenuto subvalente nella decisione sulla concessione del beneficio) o perché rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato (il secondo motivo; cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALESE GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generici (il primo motivo sulla mancata valutazione del percorso socio-riabilitativo dell'istante, che si sarebbe risolto nell'aver svolto per un periodo attività di volontariato, elementi che legittimamente è stato ritenuto subvalente nella decisione sulla concessione del beneficio) o perché rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato (il secondo motivo; cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 3731 del 21/09/1994, Signoretto, Rv. 199968: in tema di applicazione dei benefici penitenziari non può essere configurata alcuna contraddizione fra la concessione della liberazione anticipata ed il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, poiché i suddetti benefici vanno accordati in base a differenti presupposti, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 54, 47 e 50 dell'ordinamento penitenziario); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D E P( SI -1.1r,