Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37904/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant, a convicted individual, personally submitted the appeal without a registered defense attorney, violating a mandatory signature requirement. The court ruled that because the document lacked the required signature by a qualified lawyer, it failed to meet the statutory conditions for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.: A criminal appeal, memoranda, and new grounds must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement special roll of the court mandatory procedural formalities personal submission by defendant legittimazione a contestare licenza risposta alla petizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO SANTO nato a CATANIA il 31/01/1975 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D E POSITATA