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Ordinanza — n. 37903/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37903/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGELO nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 18 ottobre 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato Angelo Russo colpevole della detenzione di 9 proiettili (capo 2) assorbita nel delitto di detenzione illegale di pistola (capo 1), oggetto anche di imputazione di ricettazione (capo 3), fatti commessi sino all'il settembre 2020, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed € 4.000 di multa e revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge nella commisurazione della pena, rimasta immutata pur a seguito dell'assorbimento del capo 2 nel capo 1, e difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, dato che il primo giudice, nella commisurazione della pena, non aveva operato alcun aumento di pena per il capo 2, e avendo il secondo giudice motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità del fatto - detenzione di pistola provento di furto con proiettili - e alla capacità a delinquere, desumibile dai precedenti, mentre il ricorso valorizza ulteriore circostanza - l'indicazione del luogo ove si trovava la pistola - che attiene al merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGELO nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 18 ottobre 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato Angelo Russo colpevole della detenzione di 9 proiettili (capo 2) assorbita nel delitto di detenzione illegale di pistola (capo 1), oggetto anche di imputazione di ricettazione (capo 3), fatti commessi sino all'il settembre 2020, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed € 4.000 di multa e revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge nella commisurazione della pena, rimasta immutata pur a seguito dell'assorbimento del capo 2 nel capo 1, e difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, dato che il primo giudice, nella commisurazione della pena, non aveva operato alcun aumento di pena per il capo 2, e avendo il secondo giudice motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità del fatto - detenzione di pistola provento di furto con proiettili - e alla capacità a delinquere, desumibile dai precedenti, mentre il ricorso valorizza ulteriore circostanza - l'indicazione del luogo ove si trovava la pistola - che attiene al merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi riduzione della pena porto abusivo di armi attenuazione della pena recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANGELO nato a NAPOLI il 16/04/1977 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 18 ottobre 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato Angelo Russo colpevole della detenzione di 9 proiettili (capo 2) assorbita nel delitto di detenzione illegale di pistola (capo 1), oggetto anche di imputazione di ricettazione (capo 3), fatti commessi sino all'il settembre 2020, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed € 4.000 di multa e revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge nella commisurazione della pena, rimasta immutata pur a seguito dell'assorbimento del capo 2 nel capo 1, e difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, dato che il primo giudice, nella commisurazione della pena, non aveva operato alcun aumento di pena per il capo 2, e avendo il secondo giudice motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità del fatto - detenzione di pistola provento di furto con proiettili - e alla capacità a delinquere, desumibile dai precedenti, mentre il ricorso valorizza ulteriore circostanza - l'indicazione del luogo ove si trovava la pistola - che attiene al merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugl