Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding denial of non-punishment cause and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances. The court found the appeal unfounded because the second instance judge had adequately reasoned the denial based on legal parameters, including the absence of a specific request for general mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's decision is manifestly unfounded, as the second instance judge must provide reasoned choices regarding legal parameters for all contested points, including the denial of general mitigating circumstances if not explicitly requested.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSI FEJZULLA nato il 24/08/1986 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 marzo 2021, con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato Fejzulla Bosi colpevole del reato di violazione del foglio di via, commesso il 25 gennaio, 27 agosto, 1, 2 e 4 settembre 2018, condannandolo alla pena di mesi due di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondatcl, avendo il secondo giudice motivato con riferimento ai parametri legali le scelte operate in relazione ai punti dedotti con l'atto di impugnazione, fra i quali non risulta esservi anche la richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2