Ordinanza — n. 37901/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giovanni Maschio con sentenza 13 novembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge - essendo la condanna sopravvenuta relativa a delitto non della stessa indole commesso oltre il quinquennio dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto: - il termine quinquennale decorre dalla irrevocabilità della sentenza che si perfeziona con la definizione del successivo grado di giudizio, anche in cado di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (vedi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giovanni Maschio con sentenza 13 novembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge - essendo la condanna sopravvenuta relativa a delitto non della stessa indole commesso oltre il quinquennio dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto: - il termine quinquennale decorre dalla irrevocabilità della sentenza che si perfeziona con la definizione del successivo grado di giudizio, anche in cado di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (vedi:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/01/1988 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giovanni Maschio con sentenza 13 novembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge - essendo la condanna sopravvenuta relativa a delitto non della stessa indole commesso oltre il quinquennio dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto: - il termine quinquennale decorre dalla irrevocabilità della sentenza che si perfeziona con la definizione del successivo grado di giudizio, anche in cado di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (vedi:
Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, Rovetta, Rv. 246629: "Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile"; Sez. 1, n. 41098 del 24/09/2012, Muratori, Rv. 253403; Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019, CIRILLO, Rv. 275921: "Il termine quinquennale per l'estinzione del delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione"); - ai fini della revoca è sufficiente la commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, anche se non della stessa indole (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383:" Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura"); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i