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Ordinanza — n. 37899/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37899/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SOVERATO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate argomentazione nel merito spese di difesa difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SOVERATO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato.

In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico- giuridica della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. 1) 11