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Ordinanza — n. 37896/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37896/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI GIUSEPPE nato a GELA il 30/10/1958 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare alle pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata sulla necessità che, per impedire la revoca della pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., l'estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato la cui commissione nel quinquennio determina la sussistenza delle condizioni per disporre la revoca, sia dichiarata prima della pronuncia ex art. 168 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 445 cod. proc. pen, art. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 37896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena abbandono del procedimento penale revisione della sentenza penale ripristino dell'effetto sospensivo adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 445 cod. proc. pen
pen., l'estinzione ex art. 445 cod. proc. pen.
art. 168 cod. pen
in particolare alle pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata sulla necessità che, per impedire la revoca della pena sospesa ex art. 168, comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEMBRI GIUSEPPE nato a GELA il 30/10/1958 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare alle pagine 3 e 4 della ordinanza impugnata sulla necessità che, per impedire la revoca della pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., l'estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato la cui commissione nel quinquennio determina la sussistenza delle condizioni per disporre la revoca, sia dichiarata prima della pronuncia ex art. 168 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023.