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Ordinanza — n. 37895/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37895/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI TOMMASO nato a PALERMO il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di determinazione dei criteri attraverso cui applicare l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 657 cod. proc. pen. nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione (cfr.

Parole chiave

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proroga della carcerazione reato continuato reiterazione di reati penali capacità di subire la carcerazione continuazione dell'esecuzione pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI TOMMASO nato a PALERMO il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di determinazione dei criteri attraverso cui applicare l'istituto della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327: allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita "sine titulo" per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a pOSI \ i Così deciso il 13 luglio 2023.