Ordinanza — n. 37891/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO VALENTINO nato a TARANTO il 29/05/2001 avverso la sentenza del 06/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Valentino Padovano la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 6.200 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37891/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Valentino Padovano la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 6.200 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO VALENTINO nato a TARANTO il 29/05/2001 avverso la sentenza del 06/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Valentino Padovano la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 6.200 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente non rilevanza della questione posta dal ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della, Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugli