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Ordinanza — n. 37889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACER WILLIAM nato a TRIESTE il 01/12/1996 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avvi<g alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà; rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avvi<g alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà; rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena scarcerazione misura sostitutiva della detenzione abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACER WILLIAM nato a TRIESTE il 01/12/1996 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avvi<g alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà; rilevato che detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa richiesta; considerato che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima; ritenuto che va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 13 luglio 2023.