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Ordinanza — n. 37607/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37607/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA GIAMPIERO nato a PALERMO il 12/01/1992 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2022 ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 260,00 di multa, confermando del resto la penale responsabilità dell'imputato Siracusa Giampiero per i reati di cui agli artt. art. 44 DPR 380 del 2001 (capo 1), art 71, DPR 380 del 2001 (capo 2), art. 72, DPR 380 del 2001 (capo 3), art. 95 DPR 380 del 2001 (capo 4), art. 349 cod. pen. (capo 5).

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia conformità alla licenza edilizia altri reati risarcimento per atto illecito polizia delle costruzioni responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
95 DPR 380 del 2001 (capo 4), art. 349 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGUSA GIAMPIERO nato a PALERMO il 12/01/1992 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 ottobre 2022 ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 260,00 di multa, confermando del resto la penale responsabilità dell'imputato Siracusa Giampiero per i reati di cui agli artt. art. 44 DPR 380 del 2001 (capo 1), art 71, DPR 380 del 2001 (capo 2), art. 72, DPR 380 del 2001 (capo 3), art. 95 DPR 380 del 2001 (capo 4), art. 349 cod. pen. (capo 5).

Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità e in ordine alla contestata recidiva. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.

c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in