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Ordinanza — n. 37602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPREMULLI LUDOVICO nato a FOGGIA il 28/06/1974 FACCINI ERIKA nato a MILANO il 20/03/1985 avverso la sentenza del 30/06/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAT-dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con sentenza del 30 giugno 2022, il Tribunale di Piacenza ha condannato gli imputati Spremuiti Ludovico e Faccini Erika alla pena dell'ammenda di euro 2000,00 per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 727, comma 2, cod. pen.. Rilevato che avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite medesimo difensore e con unico atto, impugnazioni qualificate come appello, innanzi alla Corte d'appello di Bologna, che quest'ultima ha trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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difetto formale di procedura rappresentanza valida difetto di legittimazione del ministero pubblico ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPREMULLI LUDOVICO nato a FOGGIA il 28/06/1974 FACCINI ERIKA nato a MILANO il 20/03/1985 avverso la sentenza del 30/06/2022 del TRIBUNALE di PIACENZAT-dato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con sentenza del 30 giugno 2022, il Tribunale di Piacenza ha condannato gli imputati Spremuiti Ludovico e Faccini Erika alla pena dell'ammenda di euro 2000,00 per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 727, comma 2, cod. pen.. Rilevato che avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite medesimo difensore e con unico atto, impugnazioni qualificate come appello, innanzi alla Corte d'appello di Bologna, che quest'ultima ha trasmesso ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione.

Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda. I ricorsi sono inammissibili. A nulla rileva la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto lo stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il C sig lie estensorg Il