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Ordinanza — n. 37601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOZZA COSIMO nato a SAVA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cosimo Vozza ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata affermata la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n.7, cod. pen., deducendo vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Considerato altresì che le censure sono precluse dalla definitività della affermazione responsabilità, posto che la Corte di cassazione con sentenza del 13/07/2021, aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen.

Parole chiave

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fondo espropriato fondo agricolo delitto contro i beni diritto fondiario utilizzazione del fondo furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOZZA COSIMO nato a SAVA il 14/10/1969 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cosimo Vozza ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata affermata la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1, n.7, cod. pen., deducendo vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Considerato altresì che le censure sono precluse dalla definitività della affermazione responsabilità, posto che la Corte di cassazione con sentenza del 13/07/2021, aveva annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigl re estensore Il Presi