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Ordinanza — n. 37598/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37598/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA ANGELO nato a GRAGNANO il 18/04/1979 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli, conferma la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Angelo Catania, per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, perché, in qualità di socio e rappresentante della società "Catania Gomme S.n.c.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta "Merigomme 2 S.r.l." (il cui ammontare imponibile era pari a euro 463.970,79) e della ditta "Merigomme International S.r.l." (il cui ammontare era di euro 457.008,00), indicando, nella dichiarazione annuale dell'anno d'imposta 2011, elementi passivi per un importo pari a 920.978,79, con conseguente imposta evasa pari a euro 188.573;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore lamentando, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna fronte di elementi probatori che non comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità, poiché l'inesistenza delle fatture è provato solo mediante elementi presuntivi, non tenendo in considerazione, d'altro canto, le testimonianze e la documentazione allegata dalla difesa; Ritenuto che la doglianza presenta profili di inammissibilità, poiché è volta a ottenere una rivalutazione probatoria non consentita nel giudizio di legittimità.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità comunicazione fiscale operazioni imponibili complicità in sottrazione d'imposta irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA ANGELO nato a GRAGNANO il 18/04/1979 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli, conferma la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Angelo Catania, per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, perché, in qualità di socio e rappresentante della società "Catania Gomme S.n.c.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta "Merigomme 2 S.r.l." (il cui ammontare imponibile era pari a euro 463.970,79) e della ditta "Merigomme International S.r.l." (il cui ammontare era di euro 457.008,00), indicando, nella dichiarazione annuale dell'anno d'imposta 2011, elementi passivi per un importo pari a 920.978,79, con conseguente imposta evasa pari a euro 188.573;

Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore lamentando, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna fronte di elementi probatori che non comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità, poiché l'inesistenza delle fatture è provato solo mediante elementi presuntivi, non tenendo in considerazione, d'altro canto, le testimonianze e la documentazione allegata dalla difesa; Ritenuto che la doglianza presenta profili di inammissibilità, poiché è volta a ottenere una rivalutazione probatoria non consentita nel giudizio di legittimità.

Invero, il giudice di merito, mediante puntuale analisi del compendio probatorio, non ha basato il suo giudizio sul solo processo verbale di constatazione, così come affermato dalla difesa ma, ha riscontrato come le fatture emesse fossero oggettivamente inesistenti, non corrispondendo ad alcuna attività effettivamente fornita dalla società dell'imputato. Le fatture emesse per l'acquisto delle gomme, effettuato mediante pagamento dilazionato non trova riscontro in altro elemento, salvo le dichiarazioni dei testi della difesa, come, ad esempio, quella relativa al trasporto della merce.

Inoltre, le cambiali Ati prodotte in giudizio riguardano pagamenti risalenti nel tempo che, non trovano riscontro nell'acquisto delle gomme e che, in ogni caso, hanno ad oggetto una somma inferiore rispetto al prezzo che sarebbe stato pagato per l'acquisto. Pertanto, il giudice di merito ha correttamente analizzato il compendio probatorio dal quale si evince con chiarezza l'oggettiva inesistenza delle fatture e, quindi, la conferma del giudizio di responsabilità per il reato ascritto all'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso