Criminal appeal dismissed as inadmissible due to unauthorized defense attorney signing the appeal petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defense attorney was not enrolled in the special barroll for criminal proceedings. The appellant, Diodato Civale, had a prior conviction for safety violations, and his unqualified lawyer signed the petition without authorization. The court ruled that this procedural defect precluded the appeal, imposing fines and costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed by a party represented by a defense attorney not enrolled in the special barroll is inadmissible if the attorney's signature on the petition is unauthorized, placing the burden of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVALE DIODATO nato a NOCERA INFERIORE il 27/07/1964 avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con sentenza del 16 marzo 2022 il Tribunale di Latina ha dichiarato la penale responsabilità di Diodato Civale per i reati di cui agli artt. 17 comma 1, lett.
a) in relazione all'art. 28 lett.
a) e 55, comma 4 del d.lgs. 81 del 2008. Considerato cha avverso la sentenza l'imputato ha proposto, ricorso in appello convertito in ricorso per cassazione lamentando, tramite il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il ricorso è inammissibile, poiché la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co