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Ordinanza — n. 37594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns facts and evidence evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the closed list of legal errors reviewable at this stage. The appellant argued for a retrial based on evidence evaluation and factual reconstruction regarding an illegal occupation of maritime domain, but the court noted these issues belong to the trial judge's exclusive domain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals based on the evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible in cassation, as such determinations are binding on the appellate court provided they are supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of evidence factual reconstruction maritime domain occupation penal responsibility zone costiere spazio marittimo sfruttamento dei fondali marini

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIDI SAVERIO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il 07/08/1955 avverso la sentenza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Caridi Saverio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 54 e 1161 cod. nav., e 181 D.Igs.42/2004, per aver occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo. Considerato che il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, rappresentando che l'accertamento del reato è scaturito dalla denuncia da egli effettuata in ordine a costruzioni abusive e altre violazioni commesse dagli altri abitanti della zona; con il secondo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova, in quanto i testi non hanno datato l'epoca di realizzazione della vasca di raccolta delle acque e degli altri abusi contestati, e con il terzo motivo contesta in radice la ricostruzione del fatto e la responsabilità penale.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che non vi è alcun dubbio sulla natura demaniale dell'area, che dalla foto aerea emerge con chiarezza che in passato era assente il terrapieno adiacente la proprietà del ricorrente, e quindi la natura artificiale del manufatto, ha constatato l'assenza di un provvedimento concessorio, necessario anche per la realizzazione di un terrapieno da parte del ricorrente anche allo scopo di per preservare la sua proprietà.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensor