Court dismisses appeal against execution order rejecting continuability of crimes due to insufficient unifying intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuability of crimes based on a vague plan to obtain money illegally, but the court found the temporal distance between offenses too great. Consequently, the court ruled that the alleged unifying intent was too scant to support a single criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The court establishes that a vague plan to obtain money illegally is insufficient to prove a unified criminal design when a significant time gap exists between offenses, warranting the rejection of continuability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 27/10/1981 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) in un caso concreto in cui l'ampia distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione induce a ritenere non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza, anche atteso che il dedotto progetto di procurarsi denaro in modo illecito è un elemento unificatore troppo scarno per poter ritenere l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato all'origine, almeno nelle sue linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2