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Ordinanza — n. 37586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI THEO nato il 17/01/1967 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo di ragioni in diritto a sostegno, in quanto lo stesso, risolvendosi, in definitiva, esaurite le premesse in fatto, in una unica frase priva di contenuto tecnico-giuridico ("il ragionamento del Tribunale dovrebbe essere stato il seguente: se un soggetto recluso e sull'orlo di un crollo psichico dovuto alla carcerazione ha la possibilità di riscattarsi e guarire, comunque sotto lo stretto controllo delle istituzioni, meglio tenerlo dentro e dargli il colpo di grazia") , non articola una critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.

Parole chiave

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persecuzioni politiche anteriori persecuzione dei Tamil prigioniero politico allontanamento permesso di promuovere un procedimento penale reati penali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI THEO nato il 17/01/1967 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo di ragioni in diritto a sostegno, in quanto lo stesso, risolvendosi, in definitiva, esaurite le premesse in fatto, in una unica frase priva di contenuto tecnico-giuridico ("il ragionamento del Tribunale dovrebbe essere stato il seguente: se un soggetto recluso e sull'orlo di un crollo psichico dovuto alla carcerazione ha la possibilità di riscattarsi e guarire, comunque sotto lo stretto controllo delle istituzioni, meglio tenerlo dentro e dargli il colpo di grazia") , non articola una critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.