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Ordinanza — n. 37585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZIOSA MAURO nato a ROMA il 28/02/1955 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con la ritenuta inidoneità del programma trattamentale che ha determinato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova (primo motivo) e con la ritenuta contraddittorietà dell'istanza rispetto ai documenti allegati che ha determinato il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con la ritenuta inidoneità del programma trattamentale che ha determinato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova (primo motivo) e con la ritenuta contraddittorietà dell'istanza rispetto ai documenti allegati che ha determinato il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento revoca del permesso di dimora capacità di subire la carcerazione esame della domanda d'asilo procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia soggiorno ininterrotto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZIOSA MAURO nato a ROMA il 28/02/1955 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con la ritenuta inidoneità del programma trattamentale che ha determinato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova (primo motivo) e con la ritenuta contraddittorietà dell'istanza rispetto ai documenti allegati che ha determinato il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023