Appeal dismissed for lack of specific grounds; appellant failed to critique logical steps of lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's ruling but failed to meet the burden of specificity required by established case law. The court ruled that merely titling the grounds was insufficient; instead, the appellant must provide a reasoned critique targeting specific logical steps of the contested decision rather than the decision itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, as the appellant must critically examine individual logical steps of the lower court's reasoning rather than the decision as a whole.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO SANTI nato a MILAZZO il 16/03/1985 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla necessaria specificità dei motivi di appello (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendo sufficiente a soddisfare l'onere di specificità l'aver titolato i motivi, ma essendo necessario che all'interno dell'impugnazione emerga la critica argomentata non alla decisione in sé, ma a singoli punti del percorso logico della pronuncia impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202