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Ordinanza — n. 37583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CARBONARA RENATO nato a TARANTO il 12/11/1974 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante, ai fini del giudizio di cui all'art. 81 cod. pen., la distanza temporale tra i due reati (primo motivo), o perché puramente sviluppati in diritto e privi di riferimenti al caso concreto (il secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 37583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante, ai fini del giudizio di cui all'art. 81 cod. pen., la distanza temporale tra i due reati (primo motivo), o perché puramente sviluppati in diritto e privi di riferimenti al caso concreto (il secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso di motivi di sospensione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CARBONARA RENATO nato a TARANTO il 12/11/1974 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante, ai fini del giudizio di cui all'art. 81 cod. pen., la distanza temporale tra i due reati (primo motivo), o perché puramente sviluppati in diritto e privi di riferimenti al caso concreto (il secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023