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Ordinanza — n. 37582/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37582/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HÚSHI EDMOND nato il 07/07/1988 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 4 con riferimento alla mancanza di dolo, e pag. 5 con riferimento alla causa di non punibilità ed all'applicazione della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché' al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio guida recidiva in stato di ebbrezza allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HÚSHI EDMOND nato il 07/07/1988 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 4 con riferimento alla mancanza di dolo, e pag. 5 con riferimento alla causa di non punibilità ed all'applicazione della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché' al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.