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Ordinanza — n. 37581/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lack logical flaws in probation court's danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37581/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the probation court's finding of current danger based on evidence reconstruction, but the court found these arguments constituted mere complaints rather than logical flaws. Consequently, the court ruled that such grievances do not meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 605-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when they consist solely of complaints regarding the evidentiary reconstruction without demonstrating logical inconsistencies in the court's motivation.

Parole chiave

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Italian probation appeal legality proceeding admissibility danger assessment review mere complaint standard logical flaw requirement Cassazione ordinanza probationary supervision importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 605-bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCURIO ELISEO nato a CATANZARO il 22/08/1973 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze sulla ricostruzione delle evidenze probatorie da cui è stato desunto il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente che non riescono ad evidenziare elementi di illogicità nella motivazione della ordinanza del Tribunale di sorveglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.