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Ordinanza — n. 37580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO VINCENZO nato a SAPRI il 16/12/1989 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante la circostanza che il magistrato di sorveglianza abbia annullato la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente per il fatto su cui si dilunga il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie valutazione disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO VINCENZO nato a SAPRI il 16/12/1989 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata sulle ragioni per cui è stata ritenuta in concreto irrilevante la circostanza che il magistrato di sorveglianza abbia annullato la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente per il fatto su cui si dilunga il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.