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Ordinanza — n. 37579/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37579/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIERO GIOVANNI nato a MONASTERACE il 14/02/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto l'argomento speso in ricorso dell'essere riferito uno dei semestri di cui si era chiesta la valutazione ad un periodo di custodia cautelare sofferta ingiustamente è neutro ai fini della decisione sulla concessione della liberazione anticipata, perché la circostanza riferita in ricorso che l'imputato sia stato poi assolto dal titolo di reato per cui era in custodia opera, se ne sussistono i presupposti, sul diverso piano della fungibilità della pena ex art. 657 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 657 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto l'argomento speso in ricorso dell'essere riferito uno dei semestri di cui si era chiesta la valutazione ad un periodo di custodia cautelare sofferta ingiustamente è neutro ai fini della decisione sulla concessione della liberazione anticipata, perché la circostanza riferita in ricorso che l'imputato sia stato poi assolto dal titolo di reato per cui era in custodia opera, se ne sussistono i presupposti, sul diverso piano della fungibilità della pena ex art. 657 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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remissione della pena liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena scarcerazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 657 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIERO GIOVANNI nato a MONASTERACE il 14/02/1972 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto l'argomento speso in ricorso dell'essere riferito uno dei semestri di cui si era chiesta la valutazione ad un periodo di custodia cautelare sofferta ingiustamente è neutro ai fini della decisione sulla concessione della liberazione anticipata, perché la circostanza riferita in ricorso che l'imputato sia stato poi assolto dal titolo di reato per cui era in custodia opera, se ne sussistono i presupposti, sul diverso piano della fungibilità della pena ex art. 657 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202